top of page

GLI ORGANI DELL'OCC-CUNEO

lavoro di squadra
Il Referente

 

Avv. Flavio GAZZI, del Foro di Cuneo

​

a norma dell'art. 6 del Regolamento dell'OCC-CUNEO:

Il referente è la persona fisica che indirizza e coordina l’attività dell’organismo e conferisce gli incarichi dei gestori della crisi.

Il referente, scelto tra gli appartenenti all’Albo degli Avvocati di Cuneo e non facente parte del Consiglio dell’Ordine, è nominato dal Consiglio direttivo dell’associazione e la durata dell’incarico è fissata in tre anni, rinnovabili.

La carica di Referente non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi.

La cessazione del referente per scadenza del termine produce effetto dal momento dell’insediamento del nuovo referente nominato.

Il referente cura l’organizzazione e la gestione dell’Organismo:

- esamina le domande pervenute dai professionisti interessati;

- esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;

- effettua una sommaria valutazione delle domande presentate;

- Può in ogni tempo revocare l’incarico conferito al gestore della crisi;

- nomina o sostituisce il gestore della crisi, vigilando sul suo operato;

- è responsabile della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco dei gestori della crisi aderenti all’Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

Il referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n.202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell’Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall’Organismo ai sensi e per gli effetti dell’art.10, comma 5, del decreto n. 202/2014.

Il referente cura le comunicazioni al Responsabile di cui all’art. 13 comma 2° del DM 202/2014.

Il referente avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle sue funzioni, debitamente documentate e motivate.

L’attività prestata dal referente potrà essere oggetto di compenso se deliberato ogni anno dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

La Segreteria Amministrativa

​

a norma dell'art. 7 del Regolamento dell'OCC-CUNEO:

La segreteria amministrativa è gestita dal Segretario dell’Associazione

La segreteria ha sede presso l’Organismo.

Essa svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

La segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

La segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello, a mezzo plico raccomandato A.R. o a mezzo PEC.

La segreteria:

a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;

b) effettua l’annotazione nell’apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;

c) verifica l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese sostenute a qualunque titolo.

​

I Gestori della Crisi

 

a norma dell'art. 9 del Regolamento dell'OCC-CUNEO:

La nomina del gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal referente tra i nominativi inseriti nell’elenco tenuto presso l’Organismo.

Le funzioni spettanti al gestore della crisi possono essere svolte da non più di due componenti.

In caso di composizione collegiale i gestori nominati non potranno appartenere tutti allo stesso ordine professionale.

La nomina del gestore della crisi, sia in caso di composizione singola, sia in caso di composizione collegiale, viene effettuata dal Referente tra i professionisti iscritti nell’elenco secondo il criterio di progressione per l’ordine di iscrizione al registro.

In casi eccezionali, per complessità e/o importanza, il Referente potrà derogare dal criterio di nomina sopra enunciato.

Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n.3/2012 e dal decreto n.202/2014.

Il gestore, ogni tre mesi successivi alla nomina, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione.

Copia del rapporto è trasmessa al Referente, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il referente può formulare osservazioni scritte.

Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

bottom of page