OCC - Nicola Gaiero CUNEO
Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organo dell'Associazione Territoriale degli Ordini Economico Giuridici di Cuneo
Iscritto al n° 118 della sezione A del Registro Nazionale presso il Ministero della Giustizia
MODULISTICA - LINK UTILI - TRASPARENZA
In questa sezione troverete tutta la modulistica necessaria per accedere ai servizi dell'OCC-CUNEO
Domanda di Ammissione
Procedura e Compensi
Gli utenti che vorranno fare istanza di ammissione alla procedura dovranno presentare la domanda scaricabile dal seguente Link:
Links Utili
Regolamento - Art. 16
Compensi spettanti all’organismo di composizione
I compensi comprendono quelli per il gestore della crisi e le indennità e i rimborsi spese per
l’Organismo.
In difetto di accordo scritto con il debitore, per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese, trovano applicazione i parametri indicati negli artt.14 e ss. del decreto n. 202/2014.
Al deposito della domanda il debitore dovrà versare un acconto di € 500,00; a procedura avviata l’Organismo può valutare l’opportunità che sia versato dal debitore un ulteriore acconto sul compenso complessivo, determinato sulla base dei parametri sopra individuati, avuto riferimento al valore complessivo dell’attivo e del passivo dichiarato all’atto della proposta di accordo o della proposta di piano.
I versamenti devono essere effettuati all’Organismo a mezzo bonifico bancario.
All’Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% sull’importo del compenso.
Il compenso dovrà essere versato, anche eventualmente a saldo, dal debitore entro tre mesi
dall’omologa dell’accordo ai sensi dell’art.12 della legge n.3/2012 relativamente all’accordo di
composizione ovvero entro tre mesi dall’omologa del piano del consumatore ai sensi dell’art. 12 - bis della legge n. 3/2012.
Il compenso è dovuto indipendentemente dall’esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012 e all’Organismo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
In caso di esito negativo della procedura il compenso sarà dovuto entro tre mesi dal diniego
dell’omologa o dall’ufficializzazione del mancato raggiungimento dell’accordo.