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Gli scopi dell'Organismo di Composizione della crisi

La legge n. 3 del 2012 ha introdotto nel nostro ordinamento procedure di esdebitazione destinate a tutti quei soggetti che non potevano accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare.

il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 14 del 12/01/2019 “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” (CCII), il quale ha confermato, con modifiche ed integrazioni, gli istituti previsti dalla Legge 3/2012, dando loro definitività.

Per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento che colpiscono individui ed imprese, è stato predisposto un vero e proprio meccanismo di estinzione delle obbligazioni grazie al quale i soggetti indebitati, con l’ausilio degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) con sede nel circondario del Tribunale ove il debitore ha residenza, possono concludere un accordo con i creditori per ristrutturare i loro debiti sulla base di un piano che ne assicuri il regolare pagamento, oppure, in alternativa, accedere alla procedura di “liquidazione controllata” del loro patrimonio ed ottenere quindi l’esdebitazione, alla conclusione del periodo liquidatorio della durata di tre anni.

D.Lgs 14/2019

Art. 2  definizioni

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- omissis -

b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore;

  2. ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore;

  3. un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348;

e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle societa' appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;

- omissis -

D.M. n. 202/2014

Art. 10  Obblighi dell'organismo  

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1. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), l'organismo non puo' assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai gestori della crisi che operano presso di se' o presso altri organismi iscritti nel registro.

2. Il referente distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi, tenuto conto in ogni caso della natura e dell'importanza dell'affare, e prima di conferire ciascun incarico sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulta che l'organismo non si trova in conflitto d'interessi con la procedura. La dichiarazione e' portata a conoscenza del tribunale contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore ovvero della domanda di liquidazione.

3. Al momento del conferimento dell'incarico l'organismo deve comunicare al debitore il grado di complessita' dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c). La misura del compenso e' previamente resa nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole attivita' tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

4. L'organismo e' obbligato a portare a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso.

5. L'organismo e' tenuto ad adottare un regolamento di autodisciplina. Il regolamento deve in ogni caso individuare, secondo criteri di proporzionalita', i casi di decadenza e sospensione dall'attivita' dei gestori che sono privi dei requisiti o hanno violato gli obblighi previsti dal presente decreto e derivanti dagli incarichi ricevuti nonche' la procedura per l'applicazione delle relative sanzioni, e determinare i criteri di sostituzione nell'incarico. 6. Nel caso di violazione degli obblighi dell'organismo previsti dal presente decreto il responsabile dispone la sospensione e, nei casi piu' gravi, la cancellazione dell'organismo dal registro. Allo stesso modo si procede quando l'organismo ha omesso di adottare le misure di sospensione e decadenza nei casi di cui al comma 5

L' OCC-CUNEO

L’OCC-CUNEO è stato creato nel 2017 dall’Associazione Territoriale degli Ordini Economico Giuridici di Cuneo per dare attuazione a quanto previsto dalla Legge n. 3 del 2012 e dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 202 del 2014

Regolamento dell'OCC

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento (in seguito denominato "Regolamento") disciplina l'organizzazione interna dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento creato presso L’Associazione “Associazione Territoriale degli Ordini Economico Giuridici di Cuneo”, costituita dagli Ordini professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e degli Avvocati di Cuneo (d’ora innanzi anche ‘Ordini’), come previsto dall’art. 4, comma 2, del decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014 (in seguito denominato "Organismo"), il quale espleta l’attività prevista dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3, ivi inclusa la funzione di liquidatore o di gestore per la liquidazione, delegando i professionisti aderenti all’organismo (d’ora innanzi ‘compositori’) nei limiti in cui ciò è consentito dalla normativa pro-tempore vigente.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

 

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